SUPERBONUS 110%

Approvato il DL rilancio ed il Supebonus per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo. Le spese devono essere sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Il Superbonus al 110% coinvolgerà anche il fotovoltaico e i sistemi di accumulo. In pratica significa che a fronte del prezzo complessivo dell’intervento può essere applicata una detrazione fiscale al 110%. Ma ciò che rende ancora più interessante questa misura è la possibilità di ottenere il credito d’imposta con conseguente sconto in fattura.

Questo credito può essere ceduto anche alle banche, proteggendo così le piccole imprese installatrici dalle difficoltà sulla liquidità.

 

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L'acquisto del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo deve far parte di un investimento più ampio

L’incentivo potenziato è dedicato in particolare:

  • all’isolamento termico delle superfici opache verticali per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e,
  • alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, o anche per l’acqua calda sanitaria;

“L’acquisto” del fotovoltaico e del sistema di accumulo deve essere combinato con uno di questi due maxi-interventi.

In alternativa deve essere legato ad un intervento antisismico.

Non solo, si può aggiungere anche delle colonnine per la ricarica per le auto elettriche. Ottimo modo per sfruttare l’energia solare. 

  Deve trattarsi di un intervento su edificio domestico principale

Quindi sono escluse tutte le aziende e i capannoni delle imprese.

Può essere fatto solo a favore di persone fisiche e per gli edifici ad uso abitativo principale.

L’obiettivo è quello di incrementare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni principali. 

 

 

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    Questi interventi green devono garantire un miglioramento di due classi energetiche

Si potrà accedere al Super Bonus se nel complesso verrà migliorato l’edificio di due classi energetiche. Questo andrà dimostrato tramite Ape (attestato di prestazione energetica). 

Inoltre per quanto riguarda il “capotto” termico i tecnici dovranno dimostrare di aver utilizzato materiali isolanti che rispettano i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto Ambiente 11 ottobre 2017. Sia per l’isolamento termico che per gli interventi legati alla climatizzazione invernale bisognerà osservare anche altri requisiti minimi come previsto dai decreti di cui al comma 3-terdell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

 

Questo comporta che ci si dovrà affidare a personale veramente competente, altrimenti si rischiano danni economici. 

 

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   Ora non resta che attendere ed esaminare il testo definitivo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.